800 mila italiani potrebbero optare per la voluntary disclosure

Sotto la lente delle Entrate le residenze fittizie nei Paesi black list delle persone fisiche che non hanno mai aderito alla voluntary disclosure

800 mila italiani potrebbero optare per la voluntary disclosure

La prima lista di contribuenti tecnicamente sospetti e che potrebbero optare per la voluntary disclosure è quella degli italiani residenti all’estero. Non tutti, però. L’anagrafe Aire dice che, dati 2021, 5,8 milioni di connazionali risiedono altrove nel mondo: di questi, 839 mila vivono in Stati che il nostro fisco considera ancora “paradiso fiscale” per persone fisiche.

La cooperazione amministrativa fiscale internazionale ormai è una realtà ineludibile di cui contribuenti e consulenti non possono più non tenere conto. La normativa antiriciclaggio già dal 2012 con le raccomandazioni GAFI-FAFT hanno considerato nel novero dei reati presupposto al riciclaggio e autoriciclaggio i reati tributari rilevanti ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette.

Inoltre, i Paesi non trasparenti e non cooperanti possono essere inseriti nelle cosiddette black list o grey list sempre ai fini antiriciclaggio, inserimento che comporta che tutte le operazioni finanziarie da e per questi Stati vengono considerate ad alto rischio dagli intermediari finanziari e assicurativi.

Nemmeno le nuove tecnologie come le criptovalute e gli NFT sfuggono totalmente ai controlli antiriciclaggio: tutti gli exchanger e i prestatori di servizi in valuta virtuale comunque denominati sono tenuti alla normativa antiriciclaggio e la compliance fiscale dei portafogli virtuali è uno dei principali requisiti di regolarità.

L’oggetto della richiesta riguarda tutti i contribuenti che, per eludere o aggirare il futuro scambio automatico di informazioni hanno chiuso i loro conti correnti in Svizzera in tale periodo con prelievi massicci ovvero anche attraverso bonifici internazionali verso Paesi considerati in quel periodo dalla Svizzera non black list . Parliamo di paesi Ue, Emirati Arabi, Panama, Hong Kong, Bahamas e Singapore). L’accertamento su questi canali internazionali in Italia è per lo più affidato all’Ufficio per il contrasto degli illeciti internazionali (Ucifi) che sta analizzando tutte le posizioni arrivate. Inoltre sta controllando tutte le posizioni che non risultano aver aderito alla procedura di voluntary disclosure.

La questione in Svizzera è stata al centro di diversi ricorsi sulla fondatezza della richiesta di informazioni italiana, contestando che era da considerarsi nella sostanza una sorta di richiesta esplorativa di pesca a strascico (fishing expedition).

Più volte però il tribunale Federale svizzero (sentenze 2C_904/2015 dell’8 dicembre 2016 e di recente 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021) ha respinto tali eccezioni sulla base degli accordi internazionali, sulla rilevanza e pertinenza dei dati richiesti, sulla sufficiente specificità della richiesta e infine sulla circostanza che erano state esaurite tutte le procedure di controllo interno in Italia.

Risulta che simili richieste siano state effettuate anche per lo stato di Monaco, Dubai e diversi altri Stati contenuti nella black list italiana che hanno stipulato accordi di scambio di informazioni del medesimo tenore della Svizzera. Quest’ultima pur cooperando attivamente non è stata ancora espunta dalla black list delle persone fisiche, cosa che è ormai considerata un’anomalia da tutti gli esperti del settore.

Alla luce dello stato attuale della cooperazione amministrativa internazionale, pertanto al contribuente “recalcitrante” non rimane che avvalersi delle procedure conciliative spontanee di regolarizzazione previste dal nostro ordinamento che prevedono ancora una riduzione significativa delle sanzioni amministrative e la non punibilità per chi ancora non è stato raggiunto da un accertamento.

La notifica in corso di un atto da parte dell’amministrazione fiscale italiana potrebbe essere punita con una sanzione fino a cinque volte superiore ai patrimoni non dichiarati.

Nella giungla di norme tributarie è bene affidarsi a professionisti del settore e in particolare allo studio di diritto commerciale e tributario internazionale Caporaso & Partners a operante in particolare in Panama, Italia, e Lettonia, che affianca società e persone per consulenza e assistenza contro l’Agenzia delle entrate, Commissioni tributarie e alla Corte di cassazione (Tribunali competenti per i tributi in Italia). Se hai dubbi sulla voluntary disclosure  contattaci.

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