Come scaricare una fattura offshore in Italia

Ti spieghiamo come scaricare una fattura offshore in Italia in modo da evitare problemi con l'Ufficio delle Entrate in Italia

Come scaricare una fattura offshore in Italia

L’abolizione dell’esterometro slitta al 1° luglio 2022 e qui ti dettagliamo come scaricare una fattura offshore per non avere problemi con l’Ufficio delle Entrate. Analogo slittamento al 1° luglio 2022 per l’utilizzo da parte dei commercianti al minuto dei sistemi evoluti d’incasso o smart Pos.

Inoltre, slitta il termine di abolizione dell’esterometro. La legge di Bilancio del 2021 aveva stabilito che dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 la comunicazione al fisco di alcune transazioni. Quelle realizzate con soggetti non residenti, non stabiliti, ancorché identificati ai fini Iva in Italia non veniva più realizzata con una comunicazione complessiva trimestrale, ma con l’invio allo Sdi delle singole fatture emesse o delle fatture estere integrate.

L’ invio doveva essere realizzato con una stretta tempistica che, in particolare, per le operazioni passive relative ai servizi internazionali implica una modifica delle procedure operative e del trattamento di certificazione delle singole transazioni.

Quindi se ti chiedi come scaricare una fattura offshore, rigordati che dal 1 di luglio 2022 i dati delle operazioni effettuate con controparti estere (acquisti e vendite) andranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica. Ovverotrasmissione del singolo file XML tramite SdI.

Si passa quindi da un invio massivo dei dati, a cadenza trimestrale (blocco DTR o DTE dell’esterometro), ad una trasmissione dei singoli file XML con fatture di acquisto e fatture di vendita estere.

Fatturazione elettronica e operazioni con l’estero novità 2022

In base alle previsioni della Legge di bilancio 2021, a decorrere dal 01 di luglio 2022 vi è l’obbligo di comunicare i dati delle operazioni effettuate con controparti estere (acquisti e vendite), utilizzando il tracciato della fatturazione elettronica.

Infatti, fino al 30 di giugno2022 i contribuenti possono ancora scegliere, facoltativamente, se:

  • presentare telematicamente la comunicazione delle operazioni transfrontaliere – c.d. esterometro – oppure
  • avvalersi della fatturazione elettronica estera – trasmissione file XML allo SdI.

Pertanto, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 01.07.2022 con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, i dati andranno trasmessi obbligatoriamente, utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato della fatturazione elettronica. Con riferimento a tali operazioni:

  • la trasmissione telematica dei dati è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (operazioni attive);
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo
  • a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione, o di effettuazione dell'operazione.

In data 28.10.2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento Prot. n. 293384/2021, che modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30.04.2018 (e successive modificazioni), volto a adeguare le regole tecniche di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore.

È stato infine pubblicato l’allegato A delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica – versione 1.7 – in vigore dal 01 di gennaio 2022 (prorogato al 1 di luglio2022).

Esterometro dal 1° luglio 2022

Fino al 30 di giugno del 2022 i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Fa eccezione il caso delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

In alternativa, è possibile avvalersi della fatturazione elettronica per trasmettere le operazioni di vendita e di acquisto con controparti estere: tale scelta, esonera dall’esterometro a cadenza trimestrale.

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 01 di luglio 2022, i relativi dati sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio (SdI). Questo, secondo il formato della fatturazione elettronica “ordinaria”.

Infatti, il “nuovo” esterometro consiste, di fatto, nell’obbligo di trasmettere una fattura elettronica allo SdI. Non invece nei confronti della controparte estera – anche per le singole operazioni (vendite e acquisti) effettuate con l’estero.

Tale conclusione non deve infatti essere letta come l’introduzione normativa dell’obbligo di fatturazione elettronica con soggetti esteri. Questo perché, ad oggi, l’Italia è stata autorizzata ad introdurre l’obbligo della fatturazione elettronica solo tra soggetti stabiliti in Italia.

La controparte estera (fornitore o cliente) è infatti esclusa dal sistema della fatturazione elettronica. L’ipotesi di una fatturazione elettronica europea è ancora in fase embrionale.

Chiarito quindi che trattasi di una comunicazione di dati all’Agenzia delle entrate, tramite il formato XML della fatturazione elettronica, analizziamo l’adempimento distinguendo le operazioni attive e passive.

Come scaricare una fattura offshore

Perciò, le nuove disposizioni relative alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, con riferimento alle operazioni effettuate dal 01 di luglioi 2022, richiedono in primo luogo un’analisi delle regole di emissione delle fatture attive verso l’estero.

Quindi, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture, utilizzando il tracciato XML della fattura elettronica “ordinaria”.

I termini di emissione delle fatture verso l’estero sono strettamente correlati alla data di effettuazione dell’operazione, disciplinata ai fini IVA dagli artt. 6 del D.P.R. 633/1972 e 39 del D.L. 331/1993.

Cessione beni extra-UE

Per quanto riguarda le cessioni di beni in ambito extra-UE (ossia le esportazioni), trovano applicazione le regole di effettuazione delle operazioni “ordinarie”, dettate dall’art. 6 del Decreto IVA.

Le cessioni di beni si considerano quindi effettuate nel momento della consegna o spedizione. Se però, anteriormente, viene emessa fattura o pagato un acconto, l’operazione si considera effettuata, per la parte fatturata o pagata.

Tra l’altro, sulle esportazioni si ricorda che, anche per il 2022, le esportazioni documentate da bolletta doganale possono essere trasmesse allo SdI facoltativamente.

Mentre, nel diverso caso delle cessioni intracomunitarie di beni, l’operazione si considera effettuata all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario comunitario. Tuttavia, qualora il cedente nazionale emetta una fattura di acconto prima dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all'importo fatturato.

Il cedente nazionale deve emettere la fattura, relativa ad una cessione intracomunitaria di beni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La fattura deve:

  • essere annotata distintamente nel registro delle fatture emesse con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione, rispettando l’ordine della numerazione;
  • riportare, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di “operazione non imponibile”, specificando eventualmente la norma comunitaria o nazionale di riferimento.

In conclusione, per quanto riguarda, invece, le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter (in ambito UE o extra UE), le stesse si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate.

Inoltre, se anteriormente al verificarsi dell’ultimazione, o indipendentemente da essa, sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.

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